Art. 26.
(Diritti per apporti originali e per le invenzioni della lavoratrice e del lavoratore).

      1. I diritti di utilizzazione economica relativi alla creazione di apporti originali e quelli riguardanti l'invenzione fatta in occasione dello svolgimento dell'attività o nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto spettano alla lavoratrice e al lavoratore, salvo il caso in cui l'attività inventiva costituisca oggetto dell'attività lavorativa come dedotto in contratto.
      2. Salvo il caso in cui l'attività inventiva costituisca oggetto dell'attività lavorativa come dedotto in contratto, il committente ha diritto di prelazione sull'utilizzazione economica dei diritti o per l'acquisto del brevetto, da esercitare entro tre mesi dalla conoscenza della creazione o dalla comunicazione del conseguimento del brevetto da parte della lavoratrice o del lavoratore, verso corresponsione di un canone o di un prezzo determinato di comune accordo.
      3. In caso di mancato accordo sul canone o sul prezzo, si applicano le disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni della lavoratrice e del lavoratore.